Art. 5

In vigore dal 25 nov 1977
Il termine entro il quale l'avente diritto all'attraversamento può chiedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'attuazione delle opere sostitutive (cavalcavia o sottovia) o l'adozione degli altri provvedimenti indicati all', primo comma, della legge, è quello di quindici giorni, con la decorrenza stabilita dall'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-5

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