Art. 3

In vigore dal 25 nov 1977
Per la ricostituzione delle comunicazioni private, la cui soppressione abbia determinato la interclusione di fondi di proprietà dell'avente diritto all'attraversamento, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno scegliere - in rapporto alla situazione di fatto e di diritto dei luoghi - fra l'asservimento dei fondi sui quali costruire i nuovi tratti di strada sostitutivi e l'espropriazione da sedimi relativi ai medesimi tratti di strada.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-3

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