Art. 8
In vigore dal 25 nov 1977
Le opere e le modificazioni tecniche, di cui all' della legge, che non fossero eseguite nei termini stabiliti da coloro (privati o enti) ai quali incombe l'obbligo legale dell'esecuzione, saranno eseguite direttamente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo dei competenti organi delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, a tutte maggiori spese degli obbligati legali.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabiliranno, comunque, quali fra dette opere o modificazioni tecniche dovranno essere attuate a loro cura, ma sempre a spese dei privati o enti. In tal caso i termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle modificazioni tecniche di cui al sopra richiamato della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno in ogni caso sui privati o enti, che dovranno anticiparle in unica soluzione.
Le eventuali spese per la custodia degli attraversamenti per i quali vengono attuate le modificazioni tecniche di cui sopra resteranno pure a carico dei privati o enti. I termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-8