Art. 9
In vigore dal 25 nov 1977
Allorchè, anche in corso di esecuzione dei lavori, la somma depositata, di cui al terzo comma dell' della legge, risultasse insufficiente a coprire il costo delle opere e dei meccanismi, gli aventi diritto all'attraversamento saranno tenuti ad effettuare il deposito di altre somme integrative, salvo conguaglio finale.
Tutti i versamenti saranno infruttiferi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-9