Art. 10

In vigore dal 25 nov 1977
Le richieste e le comunicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento saranno, di norma, fatte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le notificazioni verranno eseguite o a mezzo di ufficiale giudiziario o nei modi previsti dalle norme vigenti in materia di notificazione in via amministrativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1976 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - MARCORA - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 20
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-10

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