Art. 7
In vigore dal 25 nov 1977
I pagamenti da parte dell'avente diritto all'attraversamento degli oneri di cui al secondo comma dell' della legge, dovranno essere effettuati, entro un mese dalla data di ricevimento del relativo invito, con le modalità che saranno precisate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Nel caso, invece, che l'avente diritto all'attraversamento si sia eventualmente riservata, col benestare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o della Direzione generale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, la diretta esecuzione delle opere di cui allo stesso comma dell', il termine e le modalità di esecuzione verranno fissati di volta in volta.
Decorso inutilmente tale termine, l'avente diritto all'attraversamento si intenderà rinunciatario alle soluzioni alternative indicate nel primo comma dello stesso della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-7