Art. 2

In vigore dal 25 nov 1977
Il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio di cui all' della legge deve essere dato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale sulla richiesta, protratto per oltre due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, le predette amministrazioni dipendenti dal Ministero dei trasporti adotteranno gli ulteriori provvedimenti previsti dalla procedura di cui alla legge e al presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-2

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