Art. 20

Scrutinio

In vigore dal 29 apr 1976
Gli uffici elettorali costituiti presso i tribunali siti nelle sedi delle corti di appello provvedono allo spoglio delle schede di tutti gli uffici elettorali del distretto iniziando dal proprio e procedendo nello spoglio delle schede degli altri uffici elettorali secondo l'ordine di arrivo dei plichi. Uno dei componenti del collegio estrae le schede dall'urna o dai plichi ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio. Le tabelle di cui al precedente comma sono preventivamente predisposte dall'ufficio elettorale in numero pari alle liste dei candidati. Ognuna di esse deve riportare l'indicazione del numero della lista con uno spazio sufficiente all'annotazione dei voti di lista a mano a mano che essi vengono enunciati dal presidente, con il relativo totale e quindi l'elenco dei candidati della lista stessa con a fianco a ciascuno di essi lo spazio sufficiente all'annotazione dei voti di preferenza a mano a mano che vengono enunciati, con il relativo totale. Le tabelle di scrutinio, sottoscritte dai componenti dell'ufficio, vengono allegate all'esemplare del verbale da depositare nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale. Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nella sala elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-20

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