Art. 15
Sala elettorale
In vigore dal 29 apr 1976
La sala in cui hanno luogo le votazioni deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell'inizio della votazione.
Una copia delle liste dei candidati è affissa nella sala in cui hanno luogo le votazioni e nelle cabine.
È vietata nella sala in cui hanno luogo le votazioni la esposizione, sotto qualsiasi forma, di liste diverse da quelle ufficialmente pubblicate, nonché l'indicazione di persone o di gruppi e di persone per le quali può essere espresso il voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-15