Art. 17

Votazione

In vigore dal 29 apr 1976
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano. Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente nelle liste degli elettori indicate nell' e quelli che, anche se non iscritti, provino di essere attualmente in servizio in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi scrive nello spazio all'uopo riservato sulla scheda il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ed esprime eventualmente il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate il nome ed il cognome o solo il cognome, ovvero il numero con il quale il candidato è contrassegnato nella lista. In caso di omonimia tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, anche il numero con il quale il candidato è contrassegnato nella lista. L'elettore chiude quindi la scheda e la consegna al presidente il quale, in sua presenza, la pone nell'urna. Il segretario prende nota nella lista degli elettori dell'avvenuta manifestazione di voto. Nello spazio riservato all'ufficio elettorale gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-17

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