Art. 16
Operazioni preliminari
In vigore dal 29 apr 1976
L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 7.
Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale e la data su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo e la data sono apposti all'esterno della scheda.
Le altre schede sono conservate a cura del presidente e sono utilizzate, previa apposizione del bollo e della data del giorno di inizio delle votazioni, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-16