Art. 11
Trasmissione delle liste elettorali e delle liste dei candidati agli uffici elettorali
In vigore dal 29 apr 1976
Trasmissione delle liste elettorali e delle
liste dei candidati agli uffici elettorali
Una copia delle liste e degli estratti previsti dal primo e secondo comma dell' è trasmessa agli uffici elettorali interessati a cura degli organi, che hanno formato le liste stesse, almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli aggiornamenti delle liste e degli estratti devono essere comunicati immediatamente.
I presidenti delle corti di appello trasmettono a ciascun ufficio elettorale, entro il termine di cui al comma precedente, un congruo numero di copie delle liste dei candidati per l'affissione a norma del secondo comma dell' delle presenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-11