Art. 9

Deposito delle liste degli elettori

In vigore dal 29 apr 1976
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per le votazioni la lista indicata nell', comma primo, è depositata nella cancelleria della Corte di cassazione. Entro lo stesso termine le liste indicate nel secondo comma dell' vengono depositate nelle cancellerie delle corti di appello e gli estratti nelle cancellerie dei tribunali compresi nei distretti di ciascuna corte di appello. Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste. I magistrati non compresi nelle liste possono proporre reclamo agli organi incaricati della formazione delle stesse. La decisione sul reclamo deve intervenire nel termine di cinque giorni dalla sua proposizione e in ogni caso prima del giorno stabilito per la votazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-9

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