Art. 9
Deposito delle liste degli elettori
In vigore dal 29 apr 1976
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per le votazioni la lista indicata nell', comma primo, è depositata nella cancelleria della Corte di cassazione.
Entro lo stesso termine le liste indicate nel secondo comma dell' vengono depositate nelle cancellerie delle corti di appello e gli estratti nelle cancellerie dei tribunali compresi nei distretti di ciascuna corte di appello.
Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
I magistrati non compresi nelle liste possono proporre reclamo agli organi incaricati della formazione delle stesse. La decisione sul reclamo deve intervenire nel termine di cinque giorni dalla sua proposizione e in ogni caso prima del giorno stabilito per la votazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-9