Art. 4

Deposito delle liste

In vigore dal 29 apr 1976
Per il deposito delle liste l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione rimane aperto dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni feriali. Insieme con le liste dei candidati deve essere presentato per ogni candidato un certificato, rilasciato dal presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio presso cui presta servizio il candidato, ovvero dal procuratore generale presso la stessa corte, se il magistrato è addetto ad un ufficio di procura, dal quale risultino la qualifica rivestita, l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato e l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dagli della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall' della legge 24 marzo 1958, n. 195. Per i candidati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa Corte, ovvero al tribunale superiore delle acque pubbliche, il certificato di cui al comma precedente è rilasciato rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa o dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo