Art. 1
Eleggibilità
In vigore dal 29 apr 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 695, relativa alla "Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura";
Visto l' della predetta legge che autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
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Eleggibilità
L'appartenenza dei magistrati alle categorie degli eleggibili indicate nel primo comma dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695, deve sussistere al momento della pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni e si determina con riferimento alla data del decreto di nomina.
Sono eleggibili i magistrati che abbiano prestato servizio come segretari del Consiglio precedente a quello per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, anche se in quest'ultimo abbiano continuato a prestare servizio a norma dell'art. 34, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, purchè l'incarico non sia durato oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-1