Art. 23

Vidimazione di carte e schede

In vigore dal 29 apr 1976
Le carte relative a contestazioni sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale. Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata dichiarata la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle di cui alla lettera c) del precedente articolo. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-23

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