Art. 25
Consegna dei plichi
In vigore dal 29 apr 1976
Compiute tali operazioni il presidente dell'ufficio o un componente da lui designato consegna immediatamente all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione il plico di cui al punto a) del precedente .
I plichi di cui ai punti b) e c) del precedente vengono depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-25