Art. 25

Consegna dei plichi

In vigore dal 29 apr 1976
Compiute tali operazioni il presidente dell'ufficio o un componente da lui designato consegna immediatamente all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione il plico di cui al punto a) del precedente . I plichi di cui ai punti b) e c) del precedente vengono depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-25

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