Art. 29

Rimborso di spese e indennità

In vigore dal 29 apr 1976
Ai magistrati, che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali che, a norma degli , provvedono a consegnare gli atti delle operazioni di voto agli uffici elettorali presso i tribunali siti nelle sedi di corte di appello ovvero all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-29

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