Art. 30
Provvedimenti sui reclami
In vigore dal 29 apr 1976
Agli effetti della disposizione contenuta nell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere agli uffici giudiziari, presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.
Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, dispone, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro novanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell', comma primo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-30