Art. 5
Verbale di deposito delle liste
In vigore dal 29 apr 1976
Delle operazioni di deposito della lista e dei documenti di cui al precedente articolo è redatto verbale.
Nel medesimo verbale è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista secondo l'ordine temporale di presentazione.
Una copia del verbale di deposito è consegnata immediatamente al presentatore della lista che deve essere uno dei magistrati sottoscrittori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-5