Art. 5

Verbale di deposito delle liste

In vigore dal 29 apr 1976
Delle operazioni di deposito della lista e dei documenti di cui al precedente articolo è redatto verbale. Nel medesimo verbale è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista secondo l'ordine temporale di presentazione. Una copia del verbale di deposito è consegnata immediatamente al presentatore della lista che deve essere uno dei magistrati sottoscrittori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-5

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