Art. 3

Liste dei candidati

In vigore dal 29 apr 1976
I nomi dei candidati di ogni lista sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, qualifica e ufficio presso il quale esercita le funzioni. Ogni lista deve essere sottoscritta in calce da non meno di centocinquanta elettori, i quali dovranno apporre la loro firma composta da nome e cognome in modo leggibile e con l'indicazione a fianco della qualifica e dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Le firme dei sottoscrittori possono essere apposte anche su esemplari diversi della stessa lista. Ogni lista può essere presentata con una propria denominazione distintiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-3

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Liste dei candidati (Art. 3 Disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, concernente riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo