Art. 3
Liste dei candidati
In vigore dal 29 apr 1976
I nomi dei candidati di ogni lista sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi.
Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, qualifica e ufficio presso il quale esercita le funzioni.
Ogni lista deve essere sottoscritta in calce da non meno di centocinquanta elettori, i quali dovranno apporre la loro firma composta da nome e cognome in modo leggibile e con l'indicazione a fianco della qualifica e dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Le firme dei sottoscrittori possono essere apposte anche su esemplari diversi della stessa lista.
Ogni lista può essere presentata con una propria denominazione distintiva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-3