Art. 7

Determinazione degli uffici elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di voto

In vigore dal 29 apr 1976
Determinazione degli uffici elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di voto Per la determinazione dell'ufficio elettorale nel quale si esercita il diritto di voto il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di conferimento di funzioni diverse. Agli stessi effetti di cui al comma precedente: a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione; b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-7

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Determinazione degli uffici elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di voto (Art. 7 Disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, concernente riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo