Art. 12
Costituzione degli uffici elettorali
In vigore dal 29 apr 1976
La costituzione degli uffici elettorali presso i tribunali deve aver luogo almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
Le funzioni di segretario presso gli uffici elettorali sono esercitate dal componente meno anziano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-12