Art. 12

Costituzione degli uffici elettorali

In vigore dal 29 apr 1976
La costituzione degli uffici elettorali presso i tribunali deve aver luogo almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni. Le funzioni di segretario presso gli uffici elettorali sono esercitate dal componente meno anziano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-12

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Costituzione degli uffici elettorali (Art. 12 Disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, concernente riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo