Art. 14
Giorno ed orario delle votazioni
In vigore dal 29 apr 1976
Le votazioni iniziano in un giorno di domenica alle ore 8 e sono sospese alle ore 20; proseguono il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14.
Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-14