Art. 19

Formazione e consegna dei plichi

In vigore dal 29 apr 1976
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente i presidenti degli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono ad estrarre le schede dall'urna senza aprirle ed a controllare che il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti. Quindi il presidente dell'ufficio racchiude le schede votate in plico sigillato. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale in duplice esemplare firmato dal presidente e dal segretario dell'ufficio. Un esemplare di tale verbale viene depositato nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito il seggio elettorale. L'altro esemplare, unitamente alla lista degli elettori, firmata in ogni foglio dai componenti dell'ufficio, viene chiuso in un secondo plico sigillato con ogni altro documento relative alle operazioni compiute. I due plichi sigillati devono portare l'indicazione sull'involucro esterno dell'ufficio elettorale ed inoltre il primo plico, la dizione "schede votate", il secondo plico, la dizione "verbale, lista elettorale ed allegati". Il presidente ovvero uno dei componenti dell'ufficio da lui designato consegna immediatamente i plichi all'ufficio elettorale presso il tribunale sito nella sede della corte di appello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-19

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