Art. 24
Formazione dei plichi
In vigore dal 29 apr 1976
Alla fine delle operazioni gli uffici elettorali procedono alla formazione:
a) del plico contenente le schede contestate, le carte relative a contestazioni, il verbale delle operazioni compiute il quale deve riportare prima della chiusura un prospetto riassuntivo nel quale siano chiaramente indicati il numero dei votanti, i voti validi e i voti contestati ed attribuiti provvisoriamente per ogni lista e per ogni candidato separatamente, nonché il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione in via definitiva e infine il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione provvisoria;
b) del plico contenente le schede valide, le tabelle di scrutinio ed un esemplare del verbale;
c) del plico contenente le schede bianche e quelle dichiarate nulle in via definitiva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-24