Art. 22
Compiti degli uffici elettorali istituiti nei capoluoghi dei distretti
In vigore dal 29 apr 1976
Compiti degli uffici elettorali istituiti
nei capoluoghi dei distretti
Gli uffici elettorali di cui all':
a) attribuiscono i voti validi non contestati;
b) rilevano le nullità delle operazioni, delle schede e dei voti in esse contenuti decidendo definitivamente su di esse in difetto di contestazioni;
c) decidono provvisoriamente sulle contestazioni attinenti alle questioni di cui al precedente punto b).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-22