Art. 22

Compiti degli uffici elettorali istituiti nei capoluoghi dei distretti

In vigore dal 29 apr 1976
Compiti degli uffici elettorali istituiti nei capoluoghi dei distretti Gli uffici elettorali di cui all': a) attribuiscono i voti validi non contestati; b) rilevano le nullità delle operazioni, delle schede e dei voti in esse contenuti decidendo definitivamente su di esse in difetto di contestazioni; c) decidono provvisoriamente sulle contestazioni attinenti alle questioni di cui al precedente punto b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-22

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