Art. 21
Nullità delle schede e dei voti
In vigore dal 29 apr 1976
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono conformi al modello prescritto o non portano il bollo e la data indicati nell';
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) contengono voti di preferenza a candidati appartenenti a liste diverse, senza l'indicazione della lista.
Se l'elettore non ha indicato il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Se l'elettore ha indicato più numeri ovvero più denominazioni di lista ma ha scritto uno o più voti di preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.
Rimangono valide le prime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-21