Art. 10

Aggiornamento delle liste

In vigore dal 29 apr 1976
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede l'inizio delle votazioni. In ogni caso il capo dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato dopo la convocazione delle elezioni, comunica l'avvenuta presa di possesso del magistrato stesso al presidente della Corte di cassazione ovvero ai presidenti delle corti di appello interessati, i quali provvedono all'aggiornamento delle liste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-10

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