Art. 8
Liste degli elettori
In vigore dal 29 apr 1976
Il primo presidente della Corte di cassazione, di concerto con il procuratore generale presso la stessa, forma la lista dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa ed al tribunale superiore delle acque pubbliche.
I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali presso le stesse, formano la lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Estratti dalla lista comprendente i magistrati in servizio in ciascun circondario sono trasmessi ai presidenti dei tribunali compresi nel distretto medesimo. Nell'estratto da inviare ai presidenti dei tribunali situati nelle sedi di corte di appello o di sezioni distaccate di corte di appello sono compresi i nominativi dei magistrati in servizio presso le corti e le procure generali ovvero presso le sezioni distaccate di corte e relativi uffici di procura, nonché i nominativi dei magistrati in servizio presso i tribunali e le procure per i minorenni.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica al presidente della corte di appello di Roma l'elenco dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, perché addetti a funzioni non giudiziarie.
Il presidente della corte di appello di Roma inserisce nella lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nel distretto e nel relativo estratto da inviare al tribunale di Roma, l'elenco dei magistrati addetti a funzioni non giudiziarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-8