Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 21

Il direttore generale

In vigore dal 21 mag 1976
Il direttore generale dirige i servizi dell'Ente ed ha le funzioni ad esso attribuite dal regolamento organico e dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni di consulenza e di studio, di cui alla lettera i) dell' del presente statuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-21

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