Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 17

Del comitato esecutivo

In vigore dal 21 mag 1976
Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume la presidenza e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell', secondo comma, del presente statuto. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo