Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 17
Del comitato esecutivo
In vigore dal 21 mag 1976
Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume la presidenza e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell', secondo comma, del presente statuto.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-17