Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 13
Conferimento delle cariche
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente .
Nella sua prima seduta esso è presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato maggior numero e di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente, del tesoriere e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.
Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-13