Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 10

Adunanza e votazioni

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale è legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi. Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci, ma essi non hanno diritto a voto se non siano consiglieri nazionali. Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato. Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale, qualora ciò venga richiesto da almeno quindici consiglieri, prima dell'inizio della votazione. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti persone - e cioè: provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità, nomina o revoca di componenti di commissione - deve avvenire per scrutinio segreto. Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti. Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed è sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea. I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.
Storico versioni

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