Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 6
Del consiglio nazionale
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti.
Ciascun presidente ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli iscritti all'Ente per la circoscrizione dell'ordine di appartenenza.
In caso di assenza o di impedimento il presidente può farsi rappresentare, mediante specifica delega, dal vice presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-6