Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 5

Del presidente

In vigore dal 21 mag 1976
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle loro deliberazioni. Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e può essere rieletto. In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.
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