Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 5
Del presidente
In vigore dal 21 mag 1976
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle loro deliberazioni.
Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e può essere rieletto.
In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente.
Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-5