Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 9

Assemblea straordinaria

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza. La convocazione avviene con le modalità stabilite dall'articolo precedente ed, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-9

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