Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 14

Compiti del consiglio di amministrazione

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio di amministrazione: a) approva il regolamento interno dell'Ente; b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale; c) propone la misura dei contributi da stabilirsi a norma del presente statuto; d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili, a norma e per gli effetti dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153; e) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera d), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti; f) amministra le entrate e le uscite dell'Ente e delibera in merito alla costruzione ed all'acquisto di beni immobili, alla loro alienazione, permuta o trasformazione, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti, tenuto conto del bilancio preventivo e delle eventuali direttive del consiglio nazionale; g) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente; h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina, la revoca e il trattamento giuridico ed economico del direttore generale. Delibera, inoltre, l'assunzione ed il licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico; i) delibera la eventuale costituzione di commissioni consiliari consuntive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attività amministrativa dell'Ente, nonché di commissioni di studio per i problemi inerenti le finalità dell'Ente, nominandone i componenti e determinando le materie di competenza nonché la durata del mandato; l) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente; m) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni; n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nel primo comma della lettera h) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-14

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