Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 18
Attribuzioni del comitato esecutivo
In vigore dal 21 mag 1976
Spetta al comitato esecutivo:
1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dai regolamenti;
2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo:
a) delibera sulle domande degli iscritti e degli altri aventi diritto per il conseguimento delle prestazioni integrative e di assistenza, entro i limiti stabiliti dai regolamenti o dal consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo può rimettere al consiglio di amministrazione i provvedimenti in oggetto, qualora essi siano di particolare complessità ed importanza;
b) cura l'istruttoria e delibera la concessione di mutui ipotecari agli iscritti, con le modalità previste dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale fissato dal consiglio di amministrazione;
c) stabilisce le modalità di assegnazione in locazione degli immobili di proprietà dell'Ente, fissando l'ammontare dei canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;
d) su delega del consiglio di amministrazione delibera le spese di ordinaria amministrazione e su ogni altra materia legittimamente delegatagli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-18