Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 20

Decadenza dalla carica

In vigore dal 21 mag 1976
Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi consigli e collegi per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato, per eventuali giustificazioni da presentare entro il termine massimo di quindici giorni. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-20

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