Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 16
Delega al presidente
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste nell' alla lettera m), ivi compresa la facoltà di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo.
La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.
Il presidente delibera con i poteri del consiglio al quale, alla sua prima adunanza, deve portare gli atti compiuti per ottenere la ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-16