Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 16

Delega al presidente

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste nell' alla lettera m), ivi compresa la facoltà di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo. La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo. Il presidente delibera con i poteri del consiglio al quale, alla sua prima adunanza, deve portare gli atti compiuti per ottenere la ratifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo