Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 19
Del collegio dei sindaci
In vigore dal 21 mag 1976
Il collegio dei sindaci è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui:
un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.
La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.
I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni.
Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.
I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione.
I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui vengono a far parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-19