Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 19

Del collegio dei sindaci

In vigore dal 21 mag 1976
Il collegio dei sindaci è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui: un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale. La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente. I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione. I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui vengono a far parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo