Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 22

Ricorsi amministrativi

In vigore dal 21 mag 1976
Avverso i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente statuto, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo