Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo III
Art. 27
Impiego di fondi
In vigore dal 21 mag 1976
I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale, designati dal consiglio di amministrazione;
c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di partecipazioni almeno maggioritarie a società immobiliari;
d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;
e) in quegli altri modi che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli investimenti di cui alle lettere c) e d), debbono essere fatti tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché delle necessità di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-27