Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo IV

Art. 30

Vigilanza sull'Ente

In vigore dal 21 mag 1976
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge e non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale, entro un anno, deve indire le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso. II commissario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo