Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo IV
Art. 29
Liquidazione dell'Ente
In vigore dal 21 mag 1976
La liquidazione dell'Ente è di competenza esclusiva del consiglio nazionale e può essere operata solo se sia stata decisa da almeno due terzi degli iscritti in seguito a referendum indetto dal consiglio stesso.
Il liquidatore o i liquidatori verranno designati dal consiglio nazionale con delibera approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Essi provvederanno alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
La disponibilità risultante dalla liquidazione sarà devoluta:
a) per la parte assistenza, ad altro ente avente per scopo l'assistenza della categoria, o in mancanza, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per lo stesso scopo; il provvedimento dovrà avere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per la parte assicurazione malattia, agli iscritti alla sezione secondo le norme che il liquidatore riterrà opportuno, approvate dal suddetto Ministero;
c) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia a carattere obbligatorio che facoltativo, agli aventi diritto ed, in mancanza, per quegli scopi che il liquidatore disporrà con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-29