Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo IV

Art. 28

Modifiche dello statuto

In vigore dal 21 mag 1976
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio nazionale che è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e che deve riportare l'approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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