Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo IV
Art. 28
Modifiche dello statuto
In vigore dal 21 mag 1976
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio nazionale che è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e che deve riportare l'approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-28