Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo IV

Art. 31

In vigore dal 21 mag 1976
Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi generali di diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo