Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo III
Art. 25
Esercizio finanziario
In vigore dal 21 mag 1976
L'E.N.P.A.F. provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate previste dall'articolo precedente.
L'esercizio finanziario annuale si inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 31 maggio.
Ogni cinque anni forma il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio dell'Ente. Il bilancio preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio nazionale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione determina, altresì, l'entità delle riserve e degli accantonamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-25