Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo III
Art. 24
Delle entrate dell'Ente
In vigore dal 21 mag 1976
Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:
a) i contributi obbligatori degli iscritti;
b) i versamenti volontari degli iscritti;
c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) i contributi e le erogazioni dovute per legge o per convenzione all'Ente;
e) ogni altra eventuale entrata.
Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, designato dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-24