Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo III

Art. 24

Delle entrate dell'Ente

In vigore dal 21 mag 1976
Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti: a) i contributi obbligatori degli iscritti; b) i versamenti volontari degli iscritti; c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari; d) i contributi e le erogazioni dovute per legge o per convenzione all'Ente; e) ogni altra eventuale entrata. Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, designato dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo